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Fare sport fa bene, ma quando è bene avere il certificato medico?

22 Novembre 2013 | commenti

Fare sport fa bene, ma quando è bene avere il certificato medico?

Lo sport fa bene, è vero, ma va praticato con le dovute cautele. Prima di sottoporsi ad attività sportiva, anche a livello amatoriale, è sempre meglio essere sicuri che il proprio stato di salute consenta di praticare quella disciplina e che l’attività non esponga il nostro fisico a sforzi eccessivi, sopra le nostre possibilità. Anche le associazioni sportive, per tutelarsi, sono tenute a conoscere e rispettare la normativa vigente nei confronti dei propri tesserati. Normativa che da quest’anno ha subito alcune variazioni.

Da questa estate ci sono delle novità per chi pratica attività sportiva a livello non agonistico o amatoriale e ha bisogno, per poter svolgere serenamente il proprio hobby, di una certificazione medica. Vediamo dunque, più nel dettaglio, cosa prevede il nuovo decreto (e come è stato modificato) e in quali casi il certificato di buona salute del medico è obbligatorio e in quali no.

 

In buona sostanza, oggi, per l’attività sportiva amatoriale non è necessario il certificato medico di buona salute, mentre lo è nei casi di attività sportiva non agonistica. Per cui chiariamo prima la differenza tra le due. L’articolo 2 del Decreto del Ministero della salute del 24 aprile 2013 (pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 169 del 20 luglio 2013; il cosiddetto Decreto Balduzzi)  definisce come amatoriale “l’attività ludico-motoria, praticata da soggetti non tesserati alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, individuale o collettiva,non occasionale, finalizzata al raggiungimento e mantenimento del benessere psico-fisico della persona, non regolamentata da organismi sportivi, ivi compresa l’attività che il soggetto svolge in proprio, al di fuori di rapporti con organizzazioni o soggetti terzi”.

 

L’articolo 3 precisa invece cosa si intende per attività non agonistica, ovvero quella eseguita da:

 a) gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dagli organi scolastici nell’ambito delle attività parascolastiche;

b) coloro che svolgono attività organizzate dal CONI, da società sportive affiliate alle Federazioni sportive nazionali, alle Discipline associate, agli Enti di promozione sportiva riconosciuti dal CONI, che non siano considerati atleti agonisti ai sensi del decreto ministeriale 18 febbraio 1982;

c) coloro che partecipano ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale. Pertanto gli alunni che svolgono attività fisico-sportive organizzate dalle scuole nell’ambito delle attività parascolastiche, i partecipanti ai giochi sportivi studenteschi nelle fasi precedenti a quella nazionale e le persone che svolgono attività organizzate dal Coni o da società affiliate alle Federazioni o agli Enti di promozione sportiva che non siano considerati atleti agonisti devono sottoporsi a un controllo medico annuale effettuato da un medico di medicina generale, un pediatra di libera scelta o un medico specialista in medicina dello sport. La visita dovrà prevedere obbligatoriamente la misurazione della pressione arteriosa e l’effettuazione di un elettrocardiogramma a riposo, refertato secondo gli standard professionali esistenti.

Il testo originario del Decreto Balduzzi è rimasto in vigore solo diciassette giorni, dopo alcune variazioni, una nuova disposizione normativa è entrata in vigore per “salvaguardare la salute dei cittadini promuovendo la pratica sportiva, per non gravare cittadini e Servizio sanitario nazionale di ulteriori, onerosi accertamenti e certificazioni”. Quindi, a oggi, il legislatore ha soppresso l’obbligo di certificato medico per l’attività sportiva amatoriale, mentre rimane obbligatorio per quella sportiva non agonistica. Si rinvia poi alla discrezionalità del medico o pediatra di base la possibilità, se il paziente lo richiede, di fare ulteriori esami clinici, come l’elettrocardiogramma, o altre indagini diagnostiche.

Non sono tenuti all’obbligo della certificazione le persone che svolgono attività amatoriale occasionale, effettuata a scopo più che altro ricreativo e in modo saltuario, e non ripetitivo, chi la svolge in forma autonoma e al di fuori di contesti organizzati, i praticanti di alcune attività con ridotto impegno cardiovascolare (come le bocce, il biliardo, il golf, la pesca sportiva di superficie, la caccia sportiva, sport di tiro, ginnastica per anziani, “gruppi di cammino”) e chi pratica attività ricreative come il ballo o i giochi da tavolo.

 

Definiti i casi in cui si tratta di attività non agonistica, l’articolo 4 del Decreto del Ministero della Salute del 24 aprile 2013 prevede, per coloro che partecipano ad attività con elevato impegno cardiovascolare patrocinate da Federazioni sportive (come manifestazioni podistiche di lunghezza superiore ai 20 km o le granfondo di ciclismo, nuoto o sci) che il controllo medico comprenda: la rilevazione della pressione arteriosa, un elettrocardiogramma basale, uno step test o un test ergometrico con monitoraggio dell’attività cardiaca e altri accertamenti che il medico certificatore riterrà necessario per i singoli casi. Il certificato sarà rilasciato dagli stessi medici che possono certificare l’idoneità alla attività sportiva non agonistica.