L’assicurazione infortuni è obbligatoria anche per i volontari. Lo ha stabilito la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza numero 23372 del 15 ottobre 2013: l’obbligo di tutela antinfortunistica per legge deve essere esteso anche a colui che presta in favore di un’associazione non profit la propria attività a titolo gratuito. Le tutele antinfortunistiche riguardano dunque tutti gli addetti, anche solo di fatto, a una certa attività lavorativa, a prescindere dalle modalità di assunzione al lavoro e dall’eventuale mancato perfezionamento del contratto.
In poche parole, l’associazione che si avvale di prestazioni di lavoro volontarie (come può essere per esempio il montaggio di un palco o di altre strutture per un evento) è soggetta agli obblighi di tutela antinfortunistica, anche se l’attività è svolta gratuitamente, ovvero senza compenso, e anche per puro spirito religioso e con le più buone intenzioni a sostegno di enti non profit.
Pure in mancanza di un contratto di lavoro, dunque, non è possibile non rispettare le norme antinfortunistiche. Ne va della sicurezza di chi presta servizio. Così afferma la Corte di Cassazione (“la mancata conclusione nella specie di un formale contratto di lavoro subordinato non può dunque condurre all’esclusione dell’obbligo imprenditoriale di osservazione delle norme antinfortunistiche”).